1. La gestione del Parco è affidata all'Ente Parco nazionale geominerario storico e ambientale delle Zolfare di Sicilia, di seguito denominato: «Ente Parco», costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
2. L'Ente Parco ha personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del Parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti all'articolo 1, l'Ente Parco svolge le attività di cui all'articolo 2 al fine di garantire e tutelare:
a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche;
b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria comprendenti: il patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria; il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali più rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto; il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria;
c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attività mineraria;
d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria.
4. L'Ente Parco, nei territori e nei siti del Parco, assicura la gestione unitaria